La scelta della cremazione
Ormai in Italia la scelta della cremazione è in costante crescita. Questa pratica è accettata anche dalla Chiesa Cattolica.
Chi ha deciso di farsi cremare ha tre possibilità per rendere nota questa scelta: un testamento registrato dal notaio, lasciarlo detto ai familiari che al momento del decesso dovranno manifestare queste volontà per autorizzare la cremazione oppure l’iscrizione ad un’associazione pro cremazione.
Quest’ultima scelta consente di far rispettare le volontà del defunto anche in caso di opposizione da parte dei parenti e di scegliere la dispersione delle ceneri. In tutti i casi, ad attivare la procedura presso gli uffici comunali, ci penseranno gli operatori delle onoranze funebri prescelte.
La cremazione dei defunti e la dispersione delle ceneri sono comunque autorizzate e disciplinate dalla legge 130/2001. L’urna cineraria può essere tumulata tradizionalmente al cimitero in una tomba già esistente o in una celletta appositamente predisposta.
E’ possibile conservare l’urna cineraria nella propria abitazione, basta chiedere l’autorizzazione al comune dove avviene il decesso.
La dispersione delle ceneri non è reato se c’è l’espressa volontà del defunto quando era in vita, lasciata tramite testamento o iscrizione ad una società di cremazione (ben presto basteranno le volontà verbali) e deve essere autorizzata dal Comune.
La dispersione delle ceneri è consentita in natura con dei vincoli di distanza dai centri abitati o dalla costa, in aree appositamente destinate siano queste private, cimiteriali o naturali.
Il coniuge, i figli, un altro familiare, l’esecutore testamentario o il rappresentante legale dell’associazione a cui il defunto era iscritto possono disperdere le ceneri, previa autorizzazione comunale, entro 30 giorni dal ritiro dell’urna cineraria.